Condizioni generali di contratto
1. Disposizioni generali
- La portata delle forniture o delle prestazioni è determinata dalle dichiarazioni scritte di entrambe le parti. Tuttavia, i termini e le condizioni generali del committente si applicano solo nella misura in cui il fornitore o prestatore vi abbia espressamente acconsentito per iscritto.
- Il fornitore si riserva senza alcuna limitazione i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e altra documentazione. È consentito rendere la documentazione accessibile a terzi solo previa autorizzazione del fornitore e, qualora l’incarico non venga conferito, su richiesta tale documentazione dovrà essere immediatamente restituita al fornitore. Le disposizioni delle frasi 1 e 2 si applicano in modo analogo alla documentazione del committente; tuttavia questa può essere resa accessibile ai terzi ai quali il fornitore abbia affidato lecitamente l’esecuzione delle forniture.
- In relazione ai software standard, il committente ha un diritto d’uso non esclusivo, limitato alle caratteristiche prestazionali concordate in forma invariata sui dispositivi concordati. Il committente può effettuare una copia di backup senza bisogno di alcun accordo esplicito.
- Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui accettabili per il committente.
2. Stipula del contratto - forma scritta
- Le nostre offerte, salvo diversa indicazione scritta, non sono vincolanti. Un ordine non sarà considerato accettato fino a quando non sarà stato confermato per iscritto. Vincolante è esclusivamente il testo della nostra conferma d’ordine.
- Per essere validi, tutti gli accordi, le dichiarazioni e le altre informazioni devono essere redatti per iscritto: telefonate, fax, telegrammi e telex devono essere da noi confermati per iscritto.
3. Ambito delle forniture e dei servizi
- La documentazione, i disegni, i dati sui pesi, i campioni, ecc. acclusi alla nostra offerta sono da ritenersi solo approssimativamente determinanti, salvo quanto diversamente specificato nell’offerta stessa.
- Ci riserviamo espressamente il diritto di modificare la struttura, il dimensionamento, la scelta dei materiali e la fabbricazione dei prodotti anche dopo l’invio della conferma dell’ordine, nella misura in cui tali modifiche non influiscano sul prezzo e/o sui dati sostanziali o sul tempo di consegna e siano accettabili per il cliente.
4. Termini di consegna
- I tempi di consegna indicati nella conferma d’ordine non sono vincolanti, salvo diverso accordo scritto. Tale termine è espressamente soggetto a riserva di fornitura corretta e puntuale da parte dei nostri fornitori. Il termine di consegna inizia a decorrere dalla data di invio della conferma d’ordine, ma non prima della completa definizione di tutti i dettagli tecnici.
- I tempi di consegna sono prorogati in caso di eventi imprevisti, eccezionali e inevitabili, in particolare in caso di scioperi di qualsiasi tipo e in caso di mancata consegna puntuale da parte dei nostri fornitori, anche se tali eventi si verificano durante un ritardo già in corso.
- Qualora la spedizione venga posticipata su richiesta del cliente o per altri motivi non imputabili a noi, il cliente si fa carico dei costi supplementari che ne derivano e del rischio di perimento o di deterioramento accidentale della merce da consegnare, a partire dalla notifica che la merce è pronta per essere spedita.
- In caso di stoccaggio nel nostro stabilimento (o presso altri nostri siti autorizzati), siamo autorizzati ad addebitare per ogni mese iniziato almeno lo 0,5% del prezzo della fornitura. Sono fatti salvi ulteriori diritti, in particolare quelli derivanti dal § 373 del Codice di commercio tedesco.
- Ci riserviamo il diritto di effettuare forniture parziali e anticipate.
- In caso di ritardo di fornitura a noi imputabile, il cliente ha l’obbligo di concederci una proroga adeguata. Ove, in caso di ritardo di fornitura, il cliente ci conceda una proroga adeguata alle circostanze e neanche questa scadenza venga rispettata per motivi a noi imputabili, il cliente è autorizzato a recedere dal contratto; ha diritto al risarcimento danni solo in caso di danni caratterizzati da dolo o colpa grave.
- Se il contratto è un contratto a termine fisso ai sensi del § 376 BGB (Codice civile tedesco), si applica il paragrafo 6, a condizione che il cliente, ad esclusione di tutti gli ulteriori diritti, possa recedere per iscritto dal contratto e fatto salvo il caso di danni caratterizzati da dolo o colpa grave.
- Il rispetto del termine di consegna da parte nostra presuppone l’adempimento tempestivo e regolare degli obblighi contrattuali da parte del cliente, in particolare dei suoi obblighi di pagamento.
5. Trasferimento del rischio, spedizione, imballaggio, ricevimento
- Il rischio passa al cliente dal momento dell’uscita della merce dal nostro stabilimento o dal nostro magazzino di spedizione (INCOTERMS 2000), anche nel caso di consegne parziali.
- La spedizione avviene a spese e a rischio del cliente; qualora il cliente non fornisca istruzioni specifiche per la spedizione, sceglieremo il mezzo e il percorso di trasporto più economici.
- I costi di imballaggio sono addebitati al prezzo di costo, salvo quanto diversamente concordato.
- Qualora ci dovessimo fare carico dell’assicurazione di trasporto nel quadro della polizza generale da noi stipulata, la liquidazione dell’eventuale danno avverrà conformemente alle condizioni assicurative, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) Verbale di accertamento dei fatti dell’istituto di trasporto (ad esempio ricevuta del trasportatore)
b) Lettera di vettura originale
c) Cessione dei diritti per i danni verificatisi.
- Se i danni da trasporto sono imputabili a noi, dopo aver ricevuto la spedizione il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto che si è verificato un danno da trasporto. Le parti danneggiate devono essere rispedite con il porto pagato al nostro stabilimento di Radevormwald o al nostro magazzino di spedizione.
- Al committente non è consentito rifiutare il ricevimento delle forniture a causa di difetti modesti o insignificanti.
6. Prezzi, condizioni di pagamento e garanzie
- I nostri prezzi si intendono franco stabilimento o franco il rispettivo magazzino di spedizione (secondo INCOTERMS 2000), più l’IVA vigente per legge.
- I nostri prezzi si basano sui fattori di costo in vigore al momento dell’offerta (conferma d’ordine). Se tali fattori subiscono variazioni tra la stipula del contratto e la consegna della merce, ci riserviamo il diritto di adeguare il prezzo in misura proporzionata all’aumento dei costi.
- Per ordini unici di almeno 500 EURO netti consegniamo franco stazione di destino (escluso l’imballaggio), per ordini unici a partire da 1.000 EURO netti consegniamo franco stazione di destino (incluso l’imballaggio). Per ordini di valore inferiore a 100,00 EURO si addebita un importo forfettario di 15,00 EURO per le spese amministrative. Per consegne dirette (indirizzo di recapito diverso dall’indirizzo da cui è stato emesso l’ordine), per ogni spedizione addebitiamo un costo di spedizione forfettario di minimo 7,50 EURO. Spese di spedizione maggiori saranno concordate individualmente con il cliente.
- Tutti i pagamenti del cliente devono essere effettuati senza sconti e senza alcun costo per noi, entro le date indicate, tramite accredito sul nostro conto bancario. I diritti di compensazione spettano al cliente solo per i crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato; in questi casi al cliente spetta inoltre il diritto di ritenzione. Il diritto di ritenzione gli spetta inoltre qualora questo derivi da un difetto della fornitura imputabile a noi; in tali casi, tuttavia, il diritto di ritenzione può essere esercitato solo in proporzione al difetto effettivamente esistente.
- Se dopo la data di invio della nostra conferma d’ordine le condizioni economiche del cliente subiscono cambiamenti tali da mettere in discussione l’adempimento dei suoi obblighi di pagamento, siamo autorizzati a trattenere la fornitura della merce o a richiedere garanzie; se il cliente non soddisfa la nostra richiesta di garanzie entro un termine adeguato, siamo autorizzati a recedere dal contratto.
- In caso di pagamento entro 10 giorni dalla data della fattura, applichiamo uno sconto pari al 2%. Sono esclusi dallo sconto i pagamenti in ritardo e quelli effettuati con cambiali. Il termine di pagamento è di 30 giorni netto cassa.
- I nostri rappresentanti e i commessi viaggiatori non sono autorizzati a ricevere pagamenti o mezzi di pagamento, a meno che non possiedano una procura all’incasso.
- Cambiali e assegni sono accettati solo salvo buon fine. Le spese bancarie, di sconto e di incasso sono a carico del cliente. I pagamenti mediante cambiali e assegni si considerano effettuati solo dopo l’accredito dell’importo corrispondente sul nostro conto.
- Il committente è tenuto a saldare il debito entro 30 giorni dal ricevimento della merce. Una volta decorso tale termine, il committente entra in mora senza che ciò richieda ulteriori solleciti.
- Per il periodo di mora il committente è tenuto a corrispondere interessi per un ammontare pari all’8% di maggiorazione rispetto al tasso base. Resta salvo il diritto di dimostrare e rivendicare un danno da mora maggiore.
- Se il fornitore è stato incaricato di effettuare l’installazione o il montaggio, salvo quanto diversamente concordato il committente si assume, oltre al compenso concordato, anche tutti i necessari costi accessori, come spese di viaggio, costi per il trasporto degli strumenti di lavoro e del bagaglio personale, nonché le eventuali indennità.
7. Vizi della cosa
- Tutte le parti o prestazioni che presentano un difetto materiale entro il termine di prescrizione – indipendentemente dalla durata di esercizio – saranno, a discrezione del fornitore, riparate gratuitamente, sostituite o rieseguite, purché la causa del difetto risulti già presente al momento del trasferimento del rischio.
- I diritti derivanti da eventuali vizi della cosa cadono in prescrizione dopo 24 mesi. Ciò non vale se la legge, ai sensi dei §§ 438, comma 1, punto 2 (edifici e beni per edifici), 479, comma 1 (diritto di rivalsa) e 634a, comma 1, punto 2 (difetti di costruzione) del Codice Civile tedesco, prevede termini di prescrizione più lunghi, nonché in caso di lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute, in caso di inadempienza del fornitore, caratterizzata da dolo o colpa grave, rispetto ai propri obblighi e in caso di vizio della cosa dolosamente taciuto. Restano invariate le disposizioni legislative in merito alla sospensione, interruzione e nuova data di decorrenza dei termini.
- Il committente è tenuto a controllare immediatamente, al momento del ricevimento, i prodotti consegnati e i servizi ricevuti.
Fa fede il § 377 del Codice commerciale tedesco.
I vizi della cosa devono essere segnalati per iscritto al fornitore entro due settimane. In caso di vizi evidenti, tale termine inizia a decorrere con la consegna della merce presso il committente. Se il reclamo per vizi della cosa non viene effettuato tempestivamente, è esclusa la possibilità di fare ricorso ai diritti a garanzia. Per il rispetto dei termini è sufficiente l’invio tempestivo della comunicazione. L’onere della prova è interamente a carico del committente per quanto riguarda tutte le condizioni di ammissibilità, in particolare in relazione al difetto stesso, la data di identificazione del difetto e la tempestività del reclamo.
- In caso di reclami avanzati secondo i termini e le forme previste, i pagamenti da parte del committente possono essere sospesi in misura consona al tipo di vizio della cosa riscontrato. Il committente può sospendere i pagamenti solo dopo aver avanzato un reclamo, sulla cui legittimità non può sussistere alcun dubbio. Se il reclamo presentato è ingiustificato, il fornitore ha la facoltà di richiedere al committente il rimborso delle spese sostenute.
- Al fornitore va concessa, in misura appropriata e con un tempo ragionevole, l’opportunità di un adempimento posticipato dei suoi obblighi. Su richiesta, eventuali parti sostituite dovranno essere rispedite a noi gratuitamente.
- Se l’adempimento posticipato non dovesse dare esito positivo (ai sensi del § 440 del Codice Civile tedesco), il committente può recedere dal contratto o ridurre il compenso, fatta salvo qualsiasi altro diritto al risarcimento danni ai sensi dell’art. XI.
- I diritti derivanti da eventuali vizi della cosa non sono applicabili in caso di scostamento solo marginale rispetto alle caratteristiche concordate, in caso di compromissioni poco rilevanti dell’utilizzabilità, in caso di usura dovuta all’uso ordinario della cosa, o di danni che dopo il passaggio del rischio vengono a crearsi a causa di un utilizzo erroneo oppure negligente, a causa di un utilizzo eccessivo, di impiego di materiali d’esercizio non adatti, di lavori di costruzione non eseguiti a regola d’arte oppure a causa di particolari influssi esterni non presi in considerazione ai fini contrattuali, nonché in caso di errori software non riproducibili. I diritti derivanti da eventuali vizi della cosa non sussistono inoltre a fronte di modifiche o interventi di riparazione effettuati in modo improprio dal committente o da terzi. Il nostro obbligo di garanzia presuppone inoltre che la merce sia montata, messa in funzione e utilizzata a regola d’arte e nel massimo rispetto delle nostre istruzioni d’uso.
- Sono escluse eventuali rivendicazioni del committente in relazione alle spese necessarie ai fini dell’adempimento posticipato, in particolare le spese di trasporto, i costi di lavoro e del materiale, qualora tali spese abbiano subito maggiorazioni per via del fatto che l’oggetto della spedizione è stato successivamente trasferito presso una sede diversa dalla filiale del committente, salvo il caso in cui tale trasferimento rientri nell’ambito di un utilizzo a norma.
- I diritti di rivalsa del committente nei confronti del fornitore come da § 478 del Codice Civile tedesco (rivalsa dell’imprenditore) valgono solo qualora il committente non abbia stipulato con il suo acquirente accordi che vanno oltre i diritti previsti per legge derivanti da eventuali vizi della cosa. Per quanto concerne il campo d’applicazione del diritto di rivalsa del committente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478, comma 2, del Codice Civile tedesco, trova analogamente applicazione il punto 8.
- Per i diritti al risarcimento danni valgono le disposizioni di cui all’art. XI (Altri diritti al risarcimento danni). Sono esclusi ulteriori diritti per vizi della cosa avanzati dal committente nei confronti del fornitore e dei suoi preposti o rivendicazioni diverse da quanto definito in questo art. VIII.
- Per i prodotti su misura si considera contrattualmente concordata una consegna superiore o inferiore del 10%.
Gestione dei resi (restituzione della merce)
- Qualora non risultino soddisfatti i presupposti per i diritti a garanzia del committente, Gira non è tenuta a riprendersi la merce.
- Qualora, a titolo eccezionale, Gira acconsenta a riprendersi la merce del committente fuori dall’ambito d’applicazione dei diritti a garanzia, ciò avviene di propria iniziativa e senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun obbligo giuridico. Ciò non giustificherà un’eventuale richiesta del committente al rimborso del prezzo d’acquisto.
- Se Gira fornisce delle prestazioni al di fuori dall’ambito d’applicazione dei diritti a garanzia e nell’ambito della gestione dei resi ai sensi del precedente punto 2, al cliente verrà addebitato un importo forfettario per le spese di gestione. L’ammontare di questo importo forfettario è indicato sulla home page di Gira partner.gira.de, portale per la distribuzione all’ingrosso.
9. Riserva di proprietà
- Ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce fino all’incasso di tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto di fornitura, inclusi tutti gli altri contratti conclusi tra il cliente e noi fino alla data di stipula del presente contratto. Nell’ambito del normale svolgimento delle sue attività, il cliente può rivendere la merce soggetta alla riserva di proprietà. Egli cederà però a noi tutti i crediti per l’ammontare del valore della fattura secondo quanto maturato con la rivendita all’acquirente o a terzi. Il cliente è autorizzato a incassare tali crediti anche dopo la loro cessione.
- Ciò non pregiudica la nostra facoltà di riscuotere direttamente il credito. In particolare possiamo richiedere che il cliente ci informi in merito al credito ceduto, alla sua entità e al debitore, fornisca tutte le informazioni necessarie per l’incasso e ci consegni senza indugio la relativa documentazione, informando per iscritto il debitore in merito alla cessione.
- Se la causa del danno è imputabile a negligenza, la nostra responsabilità si limita al risarcimento coperto dalla nostra assicurazione di responsabilità civile o di responsabilità per danno da prodotti, nella misura in cui la disposizione di cui al paragrafo 1 dovesse risultare, nel singolo caso, irragionevolmente svantaggiosa per il cliente.
- Il cliente non ha la facoltà di impegnare la merce soggetta alla riserva di proprietà o di trasferirne la proprietà a terzi a titolo di garanzia.
In caso di inadempimento contrattuale da parte del cliente, in particolare in caso di mora, abbiamo la facoltà di riprenderci la merce. Il ritiro e il pignoramento della merce da parte nostra non costituiscono dichiarazione di recesso; quest’ultima si avrà solo a fronte di una nostra esplicita dichiarazione scritta di recesso.
- In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il cliente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto.
Se la merce viene rivenduta insieme ad altri prodotti che non appartengono a noi, il credito del cliente nei confronti dell’acquirente si considera ceduto, con la stipula del contratto, per un importo parti al prezzo di fornitura concordato tra noi e il cliente.
Su richiesta, svincoleremo la garanzia del cliente nella misura in cui, a nostra discrezione, il suo valore ecceda di oltre il 25% i crediti da garantire.
10. Impossibilità sopravvenuta; adeguamento del contratto
- Ove la fornitura sia impossibile, il committente ha la facoltà di richiedere il risarcimento danni, a meno che tale impossibilità non sia da imputarsi al fornitore. La richiesta di risarcimento danni del committente è comunque limitata al 10% del valore della parte della fornitura che, a causa dell’impossibilità sopravvenuta, non ha potuto essere messa in servizio per le finalità previste. Questo limite non si applica se, nei casi di dolo, negligenza grave o in caso di lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute sussiste una responsabilità legale obbligatoria; ciò non implica alcuna variazione dell’onere della prova a svantaggio del committente. Resta invariato il diritto del committente a recedere dal contratto.
- Qualora eventi imprevedibili ai sensi dell’art. IV n. 2 modifichino in modo sostanziale il significato economico o il contenuto della fornitura oppure incidano in modo rilevante sull’attività del fornitore, il contratto verrà adeguato in modo equo, nel rispetto della buona fede. Qualora ciò non sia economicamente sostenibile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Qualora intenda avvalersi di tale diritto di recesso, deve comunicarlo al committente immediatamente dopo aver compreso la portata dell’evento, anche nel caso in cui inizialmente sia stato concordato con il committente un prolungamento del termine di consegna.
11. Altri diritti al risarcimento danni
- Sono escluse le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese del committente (a seguire: diritti al risarcimento danni), indipendentemente dal motivo legale dal quale scaturiscono, in particolare per violazione di obblighi derivanti dall’obbligo giuridico contrattuale e atti illeciti.
- Ciò non vale nei casi di responsabilità obbligatoria, ad es. ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, in caso di dolo, negligenza grave, lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute o violazione di obblighi contrattuali sostanziali. Tuttavia, il diritto al risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali essenziali è limitato al danno tipico prevedibile in sede contrattuale, nella misura in cui non vi sia dolo o negligenza grave o responsabilità per lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute. Una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente non è connessa alle suddette disposizioni.
- Nella misura in cui al committente spettino diritti al risarcimento danni ai sensi del presente art. XI, questi si prescrivono allo scadere del termine di prescrizione previsto per i diritti relativi a vizi della cosa, conformemente all’art. VIII n. 2. Per i diritti al risarcimento danni previsti dalla Legge sulla responsabilità da prodotto si applicano i termini di prescrizione di legge.
12. Luogo d’adempimento - foro competente - campo d’applicazione
- Luogo d’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, compreso il diritto derivante dal recesso, è Radevormwald.
- Come concordato, foro competente è quello in cui hanno sede i tribunali competenti per Radevormwald. Ciò vale anche per azioni cambiarie e azioni di regresso per mancato pagamento di assegno, in particolare per richieste derivanti da procedimenti d’ingiunzione; fintanto che nei nostri confronti non viene aperto un procedimento giudiziario, abbiamo la facoltà di fare causa al cliente anche presso il tribunale competente del suo domicilio.
- Per i rapporti giuridici in relazione al presente contratto trova applicazione il diritto sostanziale tedesco con l’esplicita esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
- Le presenti condizioni di vendita, consegna e pagamento sono valide solo nei confronti dei commercianti ai sensi del § 24 AGBG.